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Struttura & Amministrazione

 

  • Il Consiglio dei ministri dell’Unione europea, che rappresenta gli Stati membri, è il principale organo decisionale dell’Unione. Quando si riunisce a livello di capi di Stato e di governo diventa il Consiglio europeo, il cui ruolo è quello di fornire all’UE l’impulso politico per le questioni fondamentali.
  • Il Parlamento europeo, che rappresenta i popoli d’Europa, condivide il potere legislativo e di bilancio con il Consiglio dell’Unione europea.
  • La Commissione europea, che rappresenta l’interesse comune dell’UE, è il principale organo esecutivo dell’Unione. Dispone del diritto di iniziativa e garantisce la corretta attuazione delle politiche europee.

I.             Il triangolo decisionale

L’Unione europea, pur non essendo uno Stato federale, è qualcosa di più di una semplice confederazione di paesi. Si tratta, infatti, di un nuovo tipo di entità che non rientra in nessuna categoria giuridica classica. Essa si fonda su un sistema politico unico in costante evoluzione da oltre cinquant’anni a questa parte.

I trattati (che costituiscono il «diritto primario») sono la base di un vasto corpo di atti normativi (il cosiddetto «diritto derivato») che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini europei. Il diritto derivato comprende principalmente regolamenti, direttive e raccomandazioni adottate dalle istituzioni europee.

Questi atti legislativi e, in maniera più generale, le politiche dell’Unione sono il risultato delle decisioni prese dal triangolo istituzionale costituito dal Consiglio (che rappresenta i governi nazionali), dal Parlamento europeo (che rappresenta i popoli d’Europa) e dalla Commissione europea (organo indipendente dai governi e garante dell’interesse comune degli europei).

a)        Il Consiglio dell’Unione europea e il Consiglio europeo

Il Consiglio dell’Unione europea (Consiglio dei ministri) è il principale organo decisionale dell’UE. Ogni Stato membro ne assume a turno la presidenza per un periodo di sei mesi. Ad ogni riunione del Consiglio partecipa un ministro per Stato membro in funzione dei temi all’ordine del giorno: affari esteri, agricoltura, industria, trasporti, ambiente ecc. Il Consiglio esercita il potere legislativo, condiviso con il Parlamento europeo in base alla «procedura di codecisione». Il Consiglio è inoltre responsabile con il Parlamento europeo dell’adozione del bilancio dell’UE. Esso conclude gli accordi internazionali preventivamente negoziati dalla Commissione. I trattati stabiliscono che il Consiglio deliberi a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o all’unanimità secondo la materia in discussione. Per questioni di fondamentale importanza, come la modifica dei trattati, l’avvio di una nuova politica comune o l’adesione di un nuovo Stato, il Consiglio delibera all’unanimità.

Il Consiglio europeo si riunisce generalmente quattro volte all’anno. Esso è presieduto dal capo di Stato o di governo del paese che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e annovera, come membro di diritto, il presidente della Commissione. Con il trattato di Maastricht il Consiglio europeo è diventato ufficialmente l’organo incaricato di fornire all’Unione l’impulso necessario alle principali politiche e di risolvere questioni particolarmente delicate su cui i ministri non sono riusciti a raggiungere un accordo in sede di Consiglio dell’Unione europea. Il Consiglio europeo affronta inoltre pressanti questioni di politica internazionale grazie alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), uno strumento che consente all’UE di esprimere una diplomazia comune.

b)        Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è l’organo eletto che rappresenta tutti i cittadini dei paesi membri dell’Unione. Esso esercita il controllo politico sulle attività dell’Unione e partecipa al processo legislativo. Dal 1979 i deputati europei sono eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni. I deputati europei si riuniscono in seduta plenaria a Strasburgo, mentre alcune sessioni supplementari si svolgono a Bruxelles. Venti commissioni parlamentari preparano i lavori delle sedute plenarie prevalentemente a Bruxelles, dove si riuniscono anche i gruppi politici. Il segretariato generale ha sede a Lussemburgo e a Bruxelles. Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa in base a tre procedure:

  • nel quadro della procedura di cooperazione, istituita dall’Atto unico europeo nel 1987, il Parlamento europeo esprime un parere sui progetti di direttive e regolamenti proposti dalla Commissione europea, alla quale viene chiesto di modificare le proposte presentate per tenere conto della posizione del Parlamento;
  • dal 1987, con la procedura del parere conforme, occorre che il Parlamento europeo esprima un parere favorevole agli accordi internazionali negoziati dalla Commissione e alle proposte di allargamento dell’Unione europea;
  • nel 1992 il trattato di Maastricht ha introdotto la procedura di codecisione, la quale ha posto il Parlamento in condizioni di parità con il Consiglio per quanto riguarda l’esercizio del potere legislativo in settori importanti quali la libera circolazione dei lavoratori, il mercato interno, l’istruzione, la ricerca, l’ambiente, le reti transeuropee, la cultura, la salute, la tutela dei consumatori. In questi settori il Parlamento europeo può respingere (solo a maggioranza assoluta dei suoi membri) la posizione comune del Consiglio e porre fine alla procedura. Il trattato prevede tuttavia una procedura di conciliazione.

Il Parlamento europeo condivide inoltre con il Consiglio il potere di bilancio, in quanto adotta il bilancio dell’Unione europea. Esso ha la facoltà di respingere il bilancio proposto, come ha già fatto più volte in passato. Il Parlamento svolge infine un ruolo di controllo democratico sull’Unione. Esso può destituire la Commissione mediante una mozione di censura che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

c)        La Commissione europea

La Commissione costituisce il terzo polo del triangolo istituzionale dell’Unione europea. I suoi membri restano in carica per cinque anni, sono nominati di comune accordo dagli Stati membri e devono ottenere l’approvazione del Parlamento europeo. La Commissione risponde del suo operato dinanzi al Parlamento europeo ed è costretta alle dimissioni collettive qualora quest’ultimo adotti una mozione di censura nei suoi confronti. Dal 2004 la Commissione comprende un commissario per ogni Stato membro. La Commissione gode di notevole indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni. Essa agisce nel solo interesse generale dell’Unione e non riceve quindi istruzioni dai governi degli Stati membri. In qualità di custode dei trattati, vigila sull’attuazione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio e dal Parlamento e può adire la Corte di giustizia per esigere il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Organo esecutivo dell’UE, la Commissione garantisce l’attuazione delle decisioni del Consiglio in relazione, ad esempio, alla politica agricola comune. Essa dispone di ampi poteri nella gestione delle politiche comuni dell’UE (ricerca e tecnologia, aiuti internazionali, sviluppo regionale ecc.) e ne amministra il bilancio. La Commissione si avvale di una struttura amministrativa composta da 36 direzioni generali (DG) e servizi con sede principalmente a Bruxelles e Lussemburgo.

Altre istituzioni e organi

a) La Corte di giustizia – La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sede a Lussemburgo, è composta da un giudice per Stato membro e da otto avvocati generali, che sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile. La loro indipendenza è garantita. La Corte ha il compito di garantire il rispetto del diritto comunitario e la corretta interpretazione e applicazione dei trattati.

b) La Corte dei conti – La Corte dei conti, istituita nel 1975 e avente sede a Lussemburgo, è composta da un membro per ogni paese dell’Unione, nominato dagli Stati membri per un mandato di sei anni previa consultazione del Parlamento europeo. La Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell’Unione e accerta la corretta gestione finanziaria del bilancio dell’UE.

c) Il Comitato economico e sociale europeo – Quando devono adottare decisioni in determinati campi il Consiglio e la Commissione consultano il Comitato economico e sociale europeo (CESE). I membri di quest’ultimo sono rappresentanti delle varie componenti sociali ed economiche della società civile organizzata e sono nominati dal Consiglio per quattro anni.

d) Il Comitato delle regioni – Il Comitato delle regioni (CdR) è stato istituito dal trattato sull’Unione europea ed è composto da rappresentanti degli enti regionali e locali, che vengono proposti dagli Stati membri e nominati dal Consiglio per quattro anni. In base al trattato il Comitato delle regioni è consultato dal Consiglio e dalla Commissione per questioni di pertinenza regionale, ma può anche formulare pareri di propria iniziativa.

e) La Banca europea per gli investimenti – La Banca europea per gli investimenti (BEI), con sede a Lussemburgo, accorda prestiti e garanzie destinati a valorizzare le regioni più arretrate dell’UE e a rafforzare la competitività delle imprese.

f) La Banca centrale europea – La Banca centrale europea (BCE), con sede a Francoforte, gestisce l’euro e la politica monetaria dell’Unione.